Riforma CdS - Testo unificato
IX Commissione - Mercoledì 17 giugno 2009
TESTO AGGIORNATO AL 24 GIUGNO 2009
ALLEGATO 1
Disposizioni
in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C.
471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta ed altri, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli
ed altri, C. 965 Conte, C. 1075 Velo ed altri, C. 1101 Boffa ed altri, C. 1190
Velo ed altri, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin ed altri, C. 1717 Moffa ed
altri, C. 1737 Minasso ed altri, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin ed
altri, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del
Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti
e Motta.
TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALL'ESAME IN SEDE
REFERENTE ADOTTATO COME TESTO BASE
CAPO I
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992,
N. 285
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 6 e 77 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali e di
produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati).
1. La
lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di
seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», è sostituita dalla
seguente:
«e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi
antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su
ghiaccio»;
2. Dopo il
comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il
seguente:
«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale ovvero commercializza pneumatici di tipo non omologato è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a
euro 3.119. Gli pneumatici di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e
confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
3. Il
Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato
«regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli
pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui
all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati
su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino
marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una
pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della
persistenza delle condizioni di efficienza.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di pubblicità sulle strade).
1. Al comma
7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati
dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con
il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e
promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e
cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al
terzo periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali
si applicano le disposizioni del periodo precedente».
Art. 3.
(Modifiche agli articoli 79, 80 e 97 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non
efficienza e per ciclomotori alterati e in materia di omessa revisione).
1. Al comma
4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole:
«non regolarmente installati», sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con
i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, e all'articolo 238 del
regolamento non funzionanti,».
2. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti:
«Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono
soppresse;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore
annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione
fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del
veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8
ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.
Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso
dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.824 a euro 7.369.
All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.
In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo «.
3 . All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla
sanzione da euro 148 a euro 594 è soggetto chi effettua sui ciclomotori
modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti
dall'articolo 52»;
b) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 78 a euro 311».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e
all'articolo 7 della legge 8 agosto 1992, n. 264, in materia di estratto dei
documenti di circolazione o di guida).
1. Il comma
2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal
seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi
dell'articolo 7,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e
successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero
l'estratto di cui al citato comma 1 del presente articolo per trenta giorni
dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro
giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione
dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1
ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta.
Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione
nella misura in cui ne sussistano le condizioni».
2.
All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parola da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono
sostituite dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di circolazione del
mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli
adempimenti di competenza e rilascia»;
b) il comma 2 è abrogato.
3. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di
consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n.
264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole
tecniche per il suo rilascio.
Art. 5.
(Modifiche agli articoli 94, 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di targa personale).
1. Il comma
2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal
seguente:
«2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata
dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al
rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di
cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza l'ufficio di cui
al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione».
2. Dopo il
comma 3 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il
seguente:
«3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono
essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal
titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto,
stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e
cessazione dalla circolazione».
3. Al comma
1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le targhe»
sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;
b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono soppresse.
4. Con
regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle
disposizioni degli articoli 94, 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche
con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'Archivio
nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
5. Le disposizioni degli articoli 94, 100 e 103 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2 e
3 del presente articolo, si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4.
6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 94-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di intestazione dei veicoli e di documentazione integrativa).
1. Dopo
l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«Art. 94-bis. - (Disciplina in materia di intestazione dei veicoli e
di documentazione integrativa). - 1. Le immatricolazioni di cui
all'articolo 93 e i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 94, nonché
il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore
di minori non emancipati o di disabili psichici, né laddove vi sia
cointestazione tra persone fisiche e persone giuridiche oppure coesistano
diritti di proprietà e diritti di godimento. Non sono consentite intestazioni
fittizie. Ogni variazione nell'intestazione di un veicolo deve essere
registrata. Nel regolamento sono stabilite le modalità di attuazione del
presente comma e possono essere individuati documenti integrativi obbligatori,
anche per la circolazione, al fine di garantire la corretta intestazione dei
veicoli.
2. Chiunque viola gli obblighi previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633».
2. Al comma
1 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta in fine
la seguente lettera:
«d-bis) la documentazione di cui all'articolo 94-bis, comma 1».
Art. 7.
(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di circolazione delle macchine agricole).
1. Al comma
8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida
per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono
conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuti ai sensi
dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e,
ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono
aggiunte in fine le seguenti parole: «salvo che l'autorizzazione per circolare
ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di guida accompagnata).
1. Dopo il
comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono
titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione
del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti
di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis,
purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria
B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita
autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale
rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla
guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo
aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno
quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione
notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non
può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia
l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un
apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le
disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al terzo periodo del comma 8 e al comma 9 dell'articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano
le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni,
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo.
L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del
conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis del presente
articolo, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi
delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la
revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito
negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione
alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le
disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al
presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al
comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore
non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo
periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies».
2. Con
regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies
dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma
1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive
e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e
alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento
dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di
certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire
presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle
caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato
articolo 115.
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di limitazioni nella guida).
1. Al comma
2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le
parole: «superiore a 50 kw/t» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55
kw/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo
si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw».
2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applicano ai
titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge. Fino al termine di cui al periodo precedente si applicano le
disposizioni del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 260, e
successive modificazioni.
Art. 10.
(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di
autoscuole).
1.
All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia
trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi
alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122 «;
b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel
limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la
prova pratica di guida»
2.
All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: «, previo
superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma
1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda
per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo
precedente non sono consentite più di due prove»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria
B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in
condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e
autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui
al presente comma».
3. Il comma
1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle
domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del
presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono
sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della
capacità finanziaria»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale» sono aggiunte
le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;
c) al comma 7:
1) al primo periodo, dopo le parole: «L'autoscuola deve», sono inserite le
seguenti: «svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il
conseguimento di qualsiasi categoria di patente,»;
2) al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni complessive» fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le medesime scuole possono
demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica
la formazione
dei conducenti al conseguimento delle patenti di
categoria C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni
complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole
consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della
verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente
comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre
anni»;
e) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le
seguenti: «le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis;»;
f) dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:
«11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di
istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla provincia territorialmente
competente in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene
regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza
dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e
al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di
reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b)»;
g) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis».
6. Le
autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente
per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto
disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla
prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Con il decreto di cui al comma 5-septies dell'articolo 10 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni
previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dell'articolo 123 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente
articolo.
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida).
1. Al comma
5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre
sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato
della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;
b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato medico dal quale
risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i
dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del citato duplicato
della patente»;
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il titolare della patente,
dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente
scaduta di validità».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione
del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del
presente articolo.
3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 12.
(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti).
1. Al comma
6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le
parole: «A tale fine» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve
sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima
violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due
violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima
violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. Nelle ipotesi
di cui ai periodi precedenti, «.
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis
- 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 3», «Comma 9
- 6» e «Comma 9-bis - 10»;
b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e
«Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e
10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse;
d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi
6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
e) dopo il capoverso «Art. 187» è inserito il seguente: «Art. 188 Comma
4 - 2»
f) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e
«Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8»,
«Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.
Art. 13.
(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di revisione della patente di guida).
1.
All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «previsti dall'articolo 187»
sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una
patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio
della sua idoneità alla guida deve darne tempestiva comunicazione scritta e
riservata, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando della comunicazione
l'assistito. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di
guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti
del soggetto già titolare di patente di guida, ovvero richiede che il soggetto,
non ancora titolare di patente di guida e che ne faccia richiesta, si sottoponga
a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119,
comma 4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio
dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente comma, anche con riferimento alle patologie che
comportano l'obbligo per il medico curante di provvedere alla comunicazione.
1-ter. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di
neurochirurgia presso le quali è avvenuto il ricovero di soggetti che hanno
subìto gravi traumi cranici o che sono in coma sono obbligati a dare
comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al
periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La
successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di
cui all'articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa
che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui
al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e
a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del
presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quinquies. È sempre disposta la revisione della patente di guida di
cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore
materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui
consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si
sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quinquies
è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con
esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno
successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad
accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un
ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a
euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo
alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei
citati commi da 1 a 1-quinquies»;
d) il comma 3 è abrogato.
Art. 14.
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da
Stati della Comunità europea).
1. Il comma
6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai
seguenti:
«6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione
della
residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da
uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste
dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di
guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta
di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento
abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si
applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».
Art. 15.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di limiti di velocità).
1.
All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le seguenti:
«dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità
media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti «da euro 500 a euro 2.000. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da tre a sei mesi»;
c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma «12-bis. Sulle autostrade e
sulle strade extraurbane principali ai Corpi e ai servizi di polizia municipale
di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è precluso
l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal
presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di
rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o
di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni».
Art. 16.
(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli).
1.
All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 7-bis è abrogato;
b) al comma 8, le parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,»
sono soppresse.
Art. 17.
(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).
1.
All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote
e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e
da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».
Art. 18.
(Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di segnalazione di veicolo fermo).
1. Dopo il
comma 4-ter dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è
inserito il seguente:
«4-quater. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri
abitati, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere, e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie ha l'obbligo di
indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di
cui al comma 4-ter».
Art. 19.
(Modifica all'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote).
1. Al comma
1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «secondo
la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono
sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa
e con la normativa comunitaria».
2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano
a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 20.
(Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di uso delle cinture di sicurezza).
1. Dopo la
lettera b) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285
del 1992, è inserita la seguente:
«b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la
raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando
sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati,
comprese le zone industriali e artigianali;».
Art. 21.
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli
adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di
comportamenti durante la circolazione e di dispositivi).
1.
L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal
seguente:
«Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli
adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono
disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di
servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il
controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale
ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al
citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il
controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione
provinciale del lavoro.
3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si
applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono
essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei
dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti
di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal
regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al
conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo
giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma
non superiore a due ore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 307 a euro 1.227.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
euro 1.559.
7. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative
alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento
rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero al
limite di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n.
561/2006, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a
euro 1.227.
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento
rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
10. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o
della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a
1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo
incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario
di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
penale ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli
altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal
regolamento (CE) n. 561/2006.
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro
temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non
proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di
interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo
sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo
necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta
menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando
o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore presso il quale, completati le
interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per
ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il
conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel
medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di
circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque
circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il
viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
13. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di
interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea,
se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si applicano le
sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la
contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per
l'esercizio dei ricorsi previsti
dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della
commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in
Italia.
14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
15. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti
prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun
dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
16. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e
frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in
conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di
diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo
termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
17. Qualora l'impresa di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a
suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere
infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa
incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che l'abilita o l'autorizza
al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
18. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono
disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I
provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
19. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 del presente
articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in
conto terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
2. Al comma
22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».
3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal
seguente:
«Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli
non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida degli
autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei
dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle
disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli
equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR),
concluso a Ginevra il 1o luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6
marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono
tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di
servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma
1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati
dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo,
anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici.
3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si
applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono
essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei
dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti
di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti
dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al
conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo
giornaliero o settimanale.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma
non superiore a due ore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 307 a euro 1.227.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
euro 1.559.
7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative
alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento
rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero al
limite di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al
comma 1, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a
euro 1.227.
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento
rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1 si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo,
dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio
previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. La stessa sanzione si
applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il
libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli
altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste
dall'accordo di cui al comma 1.
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni
contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti
prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun
dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai
commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono
commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la
decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo
174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato,
che consente di effettuare trasporti internazionali».
4. Dopo il
comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito
il seguente:
«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando
dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità
competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della
licenza o dell'autorizzazione al trasporto o
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati
sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».
5.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione
competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 22.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza
dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti con
età inferiore a ventun anni e per chi esercita professionalmente l'attività di
trasporto di persone o cose).
1.
All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a) del comma 2, le parole da: «con l'ammenda» fino a: «del
reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a
0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione»;
2)alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera
sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata
della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è
sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di
recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le
disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la
sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo
con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo
comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 224-ter»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3
dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo
del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente
stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal sesto e
settimo periodo della lettera c) del comma 2, la patente di guida è
sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del
ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È
fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;
c) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Copia
della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al
prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza».
2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285
del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 186-bis. - (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti con
età inferiore a ventun anni e per chi esercita professionalmente l'attività di
trasporto di persone o di cose). - 1. È vietato guidare dopo aver assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventun anni ed i conducenti nei primi
tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di
cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui
agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa
complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus
e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti
a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e
autosnodati.
2. I
soggetti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e
sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a
0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di
cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al
medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli
illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, le sanzioni ivi previste sono
aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante
dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla
lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli
altri soggetti di cui al medesimo comma. Ai fini del ritiro della patente di
guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo della
lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo
186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è
punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo
articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al
periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e
della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal
citato comma 2, lettera c), dell'articolo 186, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione. Se il veicolo appartiene a
persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è
raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della
patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica
secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è
commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo
reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero)
e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di
guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il
conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per
litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del
compimento del ventunesimo anno di età».
3.
All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona
estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per
i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui
al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo
alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei soggetti di cui alla lettera d)
del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel
triennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni
dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della
pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione
condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale
è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice
penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai
fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;
b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto
dall'ottavo e dal nono periodo del comma 1, la patente di guida è sempre
revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro
della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta
salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222».
Art. 23.
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).
1.
All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento
del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi
annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota
non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è
destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione,
all'ammodernamento e al potenziamento della segnaletica stradale; un'ulteriore
quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata,
ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a
interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di
sistemazione del manto stradale; c-ter) al Ministero dell'interno, nella
misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a),
b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei
servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza della
circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro
dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni
relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia; c-quater)
al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per
le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli
186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su
richiesta degli organi di polizia di cui alla lettera c-ter); c-quinquies)
al Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura
dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di
ricerca e di sperimentazione nel settore degli strumenti e dei dispositivi
volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» sono
inserite le seguenti: «, dell'interno»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione
sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno
precedente»;
d) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di
cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di
sostituzione, di ammodernamento e di potenziamento della segnaletica nelle
strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento
delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia
municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo
12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale,
relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale nelle medesime strade, alla redazione dei piani di cui
all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti
deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento,
da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado,
di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza
e di previdenza del personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma
1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis e ad interventi a
favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti
di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera
della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta
facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per
cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può
anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti
a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di
progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186,
186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei
corpi e dei servizi di polizia provinciale e di
polizia municipale di cui lettere d-bis) ed e)
del comma 1 all'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
5-ter. Le province e i comuni trasmettono in via informatica al
Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
entro il 31 marzo di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una
relazione in cui si indicano, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare
complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come
risultante dal conto consuntivo approvato nel medesimo anno, l'importo delle
risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a
valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun
intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo
precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi
difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato
all'ente a valere sul Fondo ordinario per l'anno successivo è ridotto per un
importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.
5-quater. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui
al comma 5-ter e sono definiti le modalità di trasmissione, in via
informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della
riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.
5-quinquies. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei
finanziamenti a valere sul Fondo ordinario, operata in attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5-ter, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per
cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per le finalità di cui alla lettera c-bis) del comma 2, e,
per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per le finalità di cui alla lettera c-ter) del medesimo
comma 2.
5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-septies. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al
comma 5-quinquies il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al
comma 3-bis».
2. Il
decreto di cui al comma 5-quater dell'articolo 208 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera d), del
presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo,
attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o
pianificati.
Art. 24.
(Modifica all'articolo 214-bis e introduzione dell'articolo 214-ter del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di alienazione dei veicoli nei
casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca e di destinazione dei
veicoli sequestrati o confiscati).
1. Dopo
l'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito
il seguente:
«Art. 214-ter. - (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati). -
1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera c),
2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati
dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche
per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta
per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione al
fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero
possono essere affidati ad altri organi dello Stato o
ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale.
2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi
o agli enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali organi o enti non presentino
richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di
vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio
del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o
la distruzione del bene.
3. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis
del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni
mobili registrati».
Art. 25.
(Modifiche all'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di sanzione accessoria della sospensione della patente).
1.
All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo
226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida»;
c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri»
sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida».
Art. 26.
(Introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di applicazione della sospensione della patente per i
neo-patentati).
1. Dopo
l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i
neo-patentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo
V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B,
quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui
all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla
prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di
categoria B, il titolare abbia commesso una violazioneper la quale è prevista
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si
applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente
titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la
patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita
successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di
cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della
patente di categoria B».
Art. 27.
(Modifiche agli articoli 219 e 222, modifica dell'articolo 223, introduzione
dell'articolo 224-ter e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di
guida e di sanzioni amministrative accessorie).
1.
All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito
delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è
possibile conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni a
decorrere dalla data di accertamento del reato».
2.
All'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, quarto periodo, le parole «di cui al terzo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo»;
b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo del comma 2 del
presente articolo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna
ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata
applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca
del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240,
secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a
persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 224-ter».
3.
L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal
seguente:
«Art. 223. - (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di
reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di
guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente
la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite
il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la
sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un
massimo di due anni. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici. Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 226,
comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle
ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della
patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di
contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al
rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove
sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre
anni.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti
irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel
termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato
nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205».
4. Alla
sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992,
dopo l'articolo 224-bis è inserito il seguente:
«Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo
amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato
per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al
sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili.
Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci
giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o
ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della
commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti
di cui all'articolo 214-bis, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
214-ter.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del
giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai
sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici
giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca
amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente
codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo
accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del
veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in
quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di
condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della
pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto,
nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di
polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai
sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di
cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa
l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione
del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o
il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione,
verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213
e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza
irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero,
nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o
l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della
cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale
ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio
disposto ai sensi del citato comma 3».
5.
L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 28.
(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di educazione stradale).
1. Al comma
1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: «i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti» fino a: «predispongono» sono
sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste
riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, nonché di enti e di associazioni di comprovata esperienza nel
settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione
ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, predispone».
2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n.
285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n.
285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono
svolti obbligatoriamente a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.
CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Art. 29.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle
autostrade).
1. Gli enti
proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si
registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi
di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle
pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di
sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica e delle barriere
volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli
interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con
l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade affidate in
concessione, a valere sulle risorse di cui alla lettera c-bis) del comma
2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della presente legge.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare
riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla
sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e
dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati,
idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché alla
sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.
3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione
degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di
determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30.
(Misure alternative alla pena detentiva).
1. In luogo
della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis
e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
rispettivamente modificati e introdotto dall'articolo 22 della presente legge,
a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento
in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'
attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle
loro famiglie.
Art. 31.
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui
sono state commesse violazioni amministrative).
1. Salvo il
caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per
commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma
6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della
data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti
ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di
custodia.
Art. 32.
(Attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di circolazione dei ciclomotori).
1. I
ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione
e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285
del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del
certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e sono effettuati ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia.
3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle
disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.
Art. 33.
(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»).
1. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare direttive al fine di
prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego, da parte dei
conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco
protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli
autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E,
con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a
rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo,
le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché,
in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.
Art. 34.
(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici
pericolosi per la guida).
1. Le
disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti
farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto
qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei
veicoli.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono
individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti
del medesimo Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si
provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di
cui al periodo precedente
3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la
guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di
dimensioni ridotte.
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti
farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della
presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 4.
6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati
prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza
indicata nell'etichetta del prodotto.
7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in
commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al
comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro
25.000.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, con provvedimento motivato, ordina al titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico
l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.
9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma
8, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sospende
l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al
compiuto adempimento.
Art. 35.
(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214,
in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero).
1.
All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema della patente a
punti» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida di cui al comma 2 è
emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa
l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base
di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato
all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di
inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione
alla guida è punito con le
sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In
luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla
guida per un periodo di quattro anni».
2.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 36.
(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale).
1. Ferme
restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile
Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in
via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle
Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli
articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni.
2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di
1,5, milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
CAPO III
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E DI COORDINAMENTO
Art. 37.
(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della
patente).
1. Ai
titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita
medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della
patente stessa gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a
rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino
all'esito finale delle procedure di rinnovo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in
favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica
ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo
n. 285 del 1992.
Art. 38.
(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente i
dati di identificazione).
1.
All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi
la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del
contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può
essere individuata la persona fisica interessata»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini di cui al comma 1,
le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui
contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non
in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento».
Art. 39.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di
qualificazione iniziale dell'attività di autotrasportatore).
1. Al
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) 21 anni: per guidare veicoli delle categorie di patente di guida
C e C+E, a condizione di aver seguito il corso di formazione accelerato di cui
all'articolo 19, comma 2-bis»;
b) all'articolo 19, comma 2-bis, le parole: «lettere b), d)
ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis),
d) ed e)».
Art. 40.
(Caratteristiche degli impianti semaforici).
1. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per
l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare
il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici.
2. Le disposizioni recate dal comma 1 si applicano decorsi sei mesi
dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.
Art. 41.
(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del
1992 da parte degli enti locali).
1. Agli enti
locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al
decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro
proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria da
utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi
di polizia locale.
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