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 Ricorsi avverso verbali CdS
Prospetto riassuntivo delle procedure concernenti le violazioni al codice stradale ed i possibili ricorsi.


 
RICORSI AVVERSO VERBALI ELEVATI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO AL PREFETTO

La procedura per la presentazione di un ricorso al Prefetto è la seguente:
  • il ricorso va presentato in carta semplice (senza marche da bollo)

  • può essere presentato a mano o con raccomandata A/R indirizzata al Prefetto o al Comando dell'organo accertatore che ha elevato la contravvenzione (ad es. Polizia Municipale, Vigili Urbani ecc.)

  • la documentazione necessaria si compone della copia del verbale notificato, delle proprie motivazioni a sostegno del ricorso e di un'eventuale richiesta ad esporre oralmente le suddette motivazioni (se non si esprime formalmente con uno scritto questa richiesta, l'iter non prevede alcuna udienza)
Se il ricorso è stato presentato direttamente all'ufficio del Prefetto, quest'ultimo deve inviarlo entro 30 giorni al Comando dell'organo accertatore relativo, il quale ha invece 60 giorni per rinviare gli atti in Prefettura, corredati dalle controdeduzioni tendenti ad accogliere o respingere il ricorso.
Se il ricorso è stato inviato direttamente al Comando dell'organo accertatore che ha elevato la contravvenzione, si applica la stessa procedura sopra descritta saltando il passaggio della documentazione dal Prefetto al Comando.

MODALITA' E TEMPISTICA DELL'ITER DEL RICORSO

Il Prefetto ha 120 giorni di tempo per emettere un provvedimento.
Se il provvedimento è negativo, il ricorso è respinto ed il Prefetto emette un'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima (della violazione verbalizzata) più le spese del procedimento.
L'ordinanza che ingiunge il pagamento deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione, una volta notificata l'utente ha 30 giorni di tempo dalla data di notifica per effettuare il pagamento od eventualmente per presentare ricorso al Giudice di Pace.
Se il provvedimento è positivo, il ricorso è accolto ed il Prefetto dispone con decreto l'archiviazione degli atti e ne dà comunicazione al Comando dell'organo accertatore che aveva elevato la contravvenzione; il suddetto Comando provvede ad inviare il decreto di archiviazione al ricorrente.
Se trascorrono 120 giorni senza che il Prefetto adotti alcuna ordinanza, e comunque se decorrono 210 giorni (se il ricorso è stato inviato direttamente al Prefetto) o 180 giorni (se il ricorso è stato inviato al Comando dell'organo accertatore) dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto, il ricorso si intende accolto.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO AL GIUDICE DI PACE

La procedura per la presentazione di un ricorso al Giudice di Pace è la seguente:

  • occorre pagare, entro 30 giorni dalla data in cui viene depositato/inviato il ricorso in Cancelleria, il contributo unificato secondo le nuove disposizioni della Finanziaria 2010, nella misura di 33,00 euro per importi (ad es. importo della multa avverso cui si fa ricorso) fino a 1.100 euro, 77,00 euro per importi compresi fra 1.100 e 5.200 euro, 187,00 euro per importi superiori a 5.200 euro o indeterminabili

  • se il valore/importo della causa supera i 1.033 euro, è necessario applicare al ricorso una marca da bollo del valore di 8,00 euro

  • il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di c/c postale, oppure presso gli sportelli bancari utilizzando l'apposito modello F23

  • la documentazione del ricorso può essere presentata a mano o inviata con raccomandata A/R alla Cancelleria del Giudice di Pace competente (si ricorda che è quello del territorio in cui è stata commessa l'infrazione, non quello territoriale del luogo di residenza)

  • la documentazione necessaria si compone della copia del verbale notificato e delle proprie motivazioni a sostegno del ricorso (non è obbligatorio avvalersi dell'assistenza di un legale, tenendo però presente che in caso di presentazione autonoma il ricorrente deve, a meno che non vi sia residente, eleggere domicilio nel territorio di competenza del Giudice di Pace ai fini della notificazione degli atti successivi; se non viene comunicata l'elezione di domicilio, gli atti rimarranno presso la cancelleria e sarà cura del ricorrente recarsi a prelevarli personalmente)
Il ricorso al Giudice di Pace può essere presentato anche dopo esito negativo del ricorso al Prefetto, tenendo però presente che in questo caso si hanno solo 30 giorni a partire dalla data in cui è stata notificata l'ordinanza/ingiunzione prefettizia.

Si ricorda inoltre che la sospensione del provvedimento impugnato non è più automatica, ma va specificata come richiesta all'interno del ricorso stesso. In questo caso, il Giudice di Pace deve fissare la data della prima udienza entro 20 giorni dalla data del deposito del ricorso.

MODALITA' E TEMPISTICA DELL'ITER DEL RICORSO

Il Giudice di Pace fissa la data della prima udienza (ricordiamo che in caso di assenza ingiustificata del ricorrente o di un suo delegato il Giudice provvederà ad emettere un'ordinanza di convalida del verbale avverso cui è stato presentato il ricorso) ad un minimo di 30 giorni di distanza dalla data in cui è stato depositato il ricorso in Cancelleria.
Al termine dell'udienza il Giudice può decidere se esprimere contestualmente il giudizio o eventualmente comunicare la data in cui tale giudizio sarà reso noto. La tempistica è variabile tra le diverse Cancellerie dei Giudici di Pace.
Il ricorso di norma è accolto quando il Giudice ritiene che non vi siano prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure se avvalora una o più delle tesi esposte nella documentazione presentata.
Se il ricorso è respinto il Giudice di norma indica se ognuna delle parti paga le proprie spese, oppure se il ricorrente debba pagare anche le spese sostenute dal resistente (ovvero il Comando dell'organo accertatore avverso cui si era presentato ricorso). L'importo finale della sanzione da pagare viene stabilito dal Giudice tra il minimo ed il massimo previsti per il tipo di violazione contestata nel verbale, cui vanno comunque sempre sommate le spese di procedimento e notifica del verbale.

Si consiglia, come norma generale, di essere sempre attivi e di seguire il corso della propria pratica perchè le Cancellerie dei Giudici di Pace non inviano automaticamente comunicazioni.

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