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Nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale: il Senato prende tempo...


SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 16º

8ª Commissione permanente

Resoconto sommario n. 123 del 29/07/2009

 

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Moffa ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza;Barbieri; Stati; Bratti  e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto 

(97) Marco FILIPPI ed altri.  -  Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale  

(116) CUTRUFO.  -  Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli  

(129) PORETTI e PERDUCA.  -  Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168  

(363) GARRAFFA.  -  Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide  

(669) DIVINA.  -  Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale  

(685) DIVINA.  -  Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente  

(951) LANNUTTI ed altri.  -  Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità  

(1127) CUTRUFO.  -  Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale  

(1242) COSTA.  -  Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche  

(1444) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri.  -  Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol  

(1482) SARO ed altri.  -  Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonchè in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcooliche  

(1487) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO  -  Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato  

(1601) ZANETTA ed altri.  -  Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici  

(1667) MUSSO.  -  Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione  

e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776 e 804 ad essi attinenti.

(Esame congiunto e rinvio)  

 

 

Il presidente GRILLO, dopo aver ricordato come i componenti di questa Commissione abbiano ricevuto numerosi inviti e sollecitazioni volti ad assicurare l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 1720 prima della pausa estiva, rileva come il suddetto provvedimento sia stato assegnato nella giornata di ieri, dopo un esame presso la competente Commissione della Camera dei deputati durato parecchi mesi. Pertanto, sarebbe mortificante per il ruolo del Senato limitarsi ad una mera presa d'atto delle decisioni assunte presso l'altro ramo del Parlamento, senza procedere agli approfondimenti e alle correzioni che si rivelassero opportune. D'altra parte, il sistema del bicameralismo perfetto, pur con tutti i suoi limiti, ha tuttavia l'indubbio pregio di permettere, in sede di seconda lettura, la correzione di errori e di mancanze verificatisi nella precedente fase dell'iter legislativo.

Nel ribadire l'intento collaborativo che l'8a Commissione del Senato ha sempre dimostrato nei confronti della corrispondente Commissione della Camera sul delicato tema della sicurezza stradale, reputa irrealistico, anche solo per la ristrettezza dei tempi tecnici, riuscire ad approvare in pochi giorni un provvedimento così complesso e articolato.

In conclusione, conferma l'intenzione di dare inizio subito all'esame del disegno di legge, esame destinato a proseguire dopo la pausa estiva, assicurando un approfondimento costruttivo e ponderato sul merito del provvedimento.

 

Il senatore CICOLANI (PdL), relatore sui disegni di legge in titolo, sottolinea innanzitutto l'assoluta mancanza dei tempi tecnici indispensabili ad assicurare un'approvazione definitiva del disegno di legge prima della pausa estiva, considerato che l'assegnazione è avvenuta soltanto nella giornata di ieri e che anche un eventuale ricorso alla sede deliberante richiederebbe l'attivazione di una procedura regolamentare che non si potrebbe esaurire in questa settimana. Oltretutto, sarebbe irresponsabile limitarsi all'approvazione a scatola chiusa di un disegno di legge di tale portata, senza dar luogo ad un esame approfondito, volto a correggere le eventuali criticità.

Entrando poi nel merito del disegno di legge n. 1720, si sofferma puntualmente sui contenuti delle singole disposizioni.

Al riguardo, l’articolo 1 interviene a modificare la disciplina degli articoli 6, 77, 79 e 80 del codice della strada in materia di pneumatici invernali ed in tema di sanzioni per chi circoli con veicoli in condizioni di non efficienza o con veicoli che non abbiano effettuato la revisione periodica.

L’articolo 2 reca modifiche agli articoli 7 e 62 del codice della strada. Con le modifiche all'articolo 7 si introducono sanzioni amministrative specifiche e più gravi per chi circoli nei centri abitati con veicoli maggiormente inquinanti rispetto a quelli per i quali è consentita la circolazione. Le modifiche all’articolo 62 sono intese a consentire che per i veicoli ad alimentazione ibrida, elettrica o a metano sia consentita una riduzione della massa pari al peso della massa degli impianti summenzionati.

L’articolo 3 modifica gli articoli 23 e 24 codice della strada in materia di pubblicità sulle strade.

L’articolo 4 modifica l’articolo 85 del codice nel senso di ampliare il novero dei soggetti che possono effettuare noleggio con conducente anche in favore di motocicli, tricicli e quadricicli.

L’articolo 5 modifica l’articolo 92 del  codice della strada e l’articolo 7 della legge n. 264 del 1991, disciplinando le condizioni di rilascio e validità  della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dello stesso articolo 7 della legge n. 264 del 1991.

L’articolo 6 modifica gli articoli 94, 100, 103 e 196 del codice della strada introducendo, anche per i veicoli diversi dai ciclomotori, la targa personale ovvero una targa che – a similitudine di quella per ciclomotori introdotta nel 2005 – sia legata al proprietario, ma anche al veicolo. Prevede inoltre la soppressione della targa ripetitrice per i rimorchi, previa ridefinizione del formato e delle caratteristiche costruttive della targa rimorchio al fine di adeguarle alle convenzioni internazionali.

L’articolo 7 introduce nel codice della strada il nuovo articolo 94-bis, in base al quale le immatricolazioni, i trasferimenti di proprietà  e il rilascio della targa non possono avvenire quando l’acquirente, l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbiano il possesso del veicolo e compiano l’operazione dissimulando l’identità di chi effettivamente ne dispone.

L’articolo 8 modifica l’articolo 97 del codice della strada, prevedendo una sanzione specifica per chi fabbrica, produce pone in commercio o vende ciclomotori alterati ovvero per chi effettua modifiche su ciclomotori, al fine di alterarne le caratteristiche costruttive.

L’articolo 9 modifica gli articoli 104 e 114 del codice della strada, per prevedere che le macchine agricole "eccezionali" possano richiedere ed ottenere un’autorizzazione con validità biennale, anziché annuale, a condizione che non subiscano modifiche nel corso del biennio, raddoppiando l’importo dell’imposta di bollo.

L’articolo 10 modifica l’articolo 115 del codice della strada, per introdurre la ben nota disciplina della "guida accompagnata" : è dunque disposto che un giovane di diciassette anni, titolare di patente A, possa chiedere ed ottenere un’autorizzazione per esercitarsi alla guida con accanto un tutor, dopo aver svolto un necessario percorso di formazione in autoscuola, che preveda - tra l’altro – ore di guida notturna, nonché esercitazioni su autostrade o su strade extraurbane principali.

L’articolo 11, modificando l’articolo 116 del codiceintema di conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori,  prevede che il corso teorico a tal fine utile contempli almeno un’ora di lezione volta ad acquisire elementari conoscenze di funzionamento di tali veicoli in caso di emergenza; prevede altresì il superamento di una prova pratica.

L’articolo 12 reca modifiche all’articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, in materia di limiti per i veicoli che possono essere condotti dai neopatentati.

L’articolo 13 reca numerose novità con riferimento alle esercitazioni pratiche di guida e all’esercizio dell’attività di autoscuola, modificando gli articoli 121, 122 e 123 del codice della strada.

L’articolo 14 detta disposizioni in materia di rinnovo di validità della patente, dando l’avvio così alle procedure di rinnovo centralizzate.

L’articolo 15 innova l’articolo 126-bis del codice della strada, sia con riferimento alla procedura per riacquisire punti decurtati sia inasprendo la decurtazione di punteggio prevista per talune violazioni maggiormente incisive sulla sicurezza stradale.

L’articolo 16 modifica gli articoli 119 e 128 del codice della strada in tema medici certificatori e di revisione della patente.

L’articolo 17 incide sull’articolo 136 del codice della strada, specificando la sanzione che deve essere comminata al conducente titolare di patente straniera che circoli con la stessa oltre la data di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia.

L’articolo 18, modifica l’articolo 142 del codice della strada in tema di limiti di velocità. Si prevede che, affinché il limite di velocità possa essere elevato a 150 km/h sulle autostrade, le stesse debbano, tra l’altro, essere dotate del cosiddetto tutor. Inoltre, sono inasprite le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazione del limite tra 40 e 60 Km/h ed oltre 60 km/h ed è aumentato – per la prima ipotesi – il periodo di sospensione della patente. Particolarmente complessa è stata la redazione del nuovo comma 12-bis, inteso a limitare il potere della polizia locale di utilizzare dispositivi per il rilevamento delle violazioni della velocità con apparecchiature presidiate e/o automatiche: al fine di scoraggiare eventuali effetti distorsivi dell’impiego dei dispositivi per il rilevamento delle violazioni della velocità con apparecchiature presidiate e/o automatiche - nell’eventualità che gli stessi vengano utilizzati più per "far cassa" che per garantire la sicurezza stradale - si dispone che i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di siffatti apparecchi siano destinati non più all’ente proprietario dell’apparecchio di rilevazione stesso - a cui spetterà solo una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento -  ma all’ente proprietario della strada su cui esso è posto. 

L'articolo 19 modifica gli articoli 157 e 158 del codice della strada, in materia di arresto e fermata di veicoli.

L’articolo 20 modifica gli articoli 171, 172 e 182 del codice della strada. Il primo articolo, in tema di caschi, è modificato nel senso di consentire l’utilizzo solo dei caschi omologati in conformità alla normativa UNI/ISO; l’articolo 172 è modificato nel senso di prevedere che i conducenti di veicoli per la raccolta e per il trasporto di rifiuti impiegati nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali, siano esonerati dall’uso delle cinture di sicurezza; le modifiche all’articolo 173 introducono l’obbligo per il conducente di velocipede che circoli in ore notturne ovvero in gallerie di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

L’articolo 21, recependo la normativa comunitaria, rivede interamente la disciplina in materia di periodi di guida, interruzioni e relativa documentazione per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose.

L’articolo 22 modifica la disciplina sull’utilizzo dei dispositivi lampeggianti luminosi di cui all’articolo 177 del codice della strada, assimilando alle ambulanze e ai veicoli adibiti al trasporto di plasma e di organi anche i veicoli per il soccorso di animali o per la vigilanza zoofila; prevede inoltre uno specifico obbligo di soccorso in capo al conducente responsabile di un comportamento dal quale sia derivato un danno ad animale domestico o da reddito o protetto.  

L’articolo 23 interviene sulla normativa relativa alla guida sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, introducendo anche una specifica disciplina riguardante i conducenti di età inferiore a ventuno anni, i neopatentati e coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose.

L’articolo 24modifica l’articolo 201 del codice, prevedendo che, in caso di contestazione non immediata, la notifica del verbale debba avvenire entro novanta giorni, che salgono a cento nell’ipotesi di contestazione immediata che richieda anche la notifica al responsabile in solido.

L’articolo 25 modifica gli articoli 202 e 207 del codice, nel senso di prevedere, sempre per i conducenti di veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE, ovvero, solo nei casi di determinate violazioni più gravi, per i conducenti professionali, che il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria debba essere fatto immediatamente nelle mani dell’agente accertatore.

L’articolo 26 introduce un complesso meccanismo che permette, a chi si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateizzato della sanzione amministrativa pecuniaria che superi l’importo di 400 euro.

L’articolo 27modifica gli articoli 204-bis e 205 del codice della strada in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice medesimo.

L’articolo 28 modifica l’articolo 208 codice della strada in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L’articolo 29 introduce l’art. 214-ter relativo alla destinazione dei veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca.

L’articolo 30 apporta adeguamenti alla disciplina di cui all’art. 218 in tema di sospensione della patente. Introduce poi, con l’art. 218-bis, nuove norme in materia di sospensione della patente per i neopatentati.

L’articolo 31, intervenendo in materia di revoca e ritiro della patente, inasprisce la disciplina in vigore prevedendo, tra l’altro, che la patente revocata non possa essere di nuovo ottenuta se non siano trascorsi due anni dall’avvenuta revoca, che salgono a tre se questa è dovuta a violazioni connesse alla guida sotto l'effetto di alcool o di droga.

L’articolo 32 introduce l’articolo 224-ter in materia di disciplina delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo del veicolo conseguenti a ipotesi di reato.

L’articolo 33 modifica l’articolo 230 del codice, attribuendo al Ministero dell'istruzione, università e ricerca la competenza alla predisposizione di programmi di educazione stradale nelle scuole e prevedendo l’obbligatorietà dell’educazione stradale a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011.

L’articolo 34 obbliga gli enti proprietari delle strade ed i concessionari delle strade e delle autostrade, nelle quali si registrino i più elevati tassi di incidentalità, a predisporre interventi di manutenzione straordinaria, tra l’altro operando su arredi, attrezzature, impianti, barriere e segnaletica.

L’articolo 35 prevede l’emanazione di direttive per la sperimentazione della "scatola nera" sugli autoveicoli e del "casco elettronico" su ciclomotori e motoveicoli.

L’articolo 36 prevede che chi esercita l'attività professionale di autotrasporto debba, a tal fine, esibire apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’articolo 37 modifica il decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell'attività di autotrasportatore.

L’articolo 38 introduce una sanzione ad hoc per il conducente di veicolo immatricolato all’estero che violi le disposizioni in materia di cabotaggio stradale.

L’articolo 39 interviene in materia di contrassegno da apporre su farmaci che possano avere effetti collaterali pregiudicanti per la guida dei veicoli e dei natanti.

L’articolo 40 obbliga le forze dell’ordine e gli enti locali a trasmettere, in via telematica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’aggiornamento della corrispondente sezione dell’Archivio nazionale del Centro Elaborazione Dati (CED), i dati relativi all’incidentalità verificatasi sulle strade di loro competenza.

L’articolo 41 introduce misure alternative alla pena detentiva per reati connessi a violazioni del codice della strada.

L’articolo 42 detta norme relative ai contrassegni da esporre su veicoli a servizio di persone invalide.  

L’articolo 43 interviene sul rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente.

L’articolo 44 rinvia ad un apposito decreto ministeriale la disciplina delle caratteristiche per l’omologazione e l’istallazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici.

L’articolo 45, infine, prescrive che gli enti locali possano svolgere l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria, da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale.

Successivamente, il senatore CICOLANI (PdL) dà succintamente conto dei disegni di legge e delle petizioni che, per l'identità o l'analogia di materia, vengono abbinati al disegno di legge n. 1720 sopra illustrato.

 

Il  presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il senatore Cicolani per la relazione, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto del disegno di legge n. 1720 e dei provvedimenti connessi.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 

 




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