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Prospetto riassuntivo delle procedure concernenti le violazioni al codice stradale ed i possibili ricorsi.


 

Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4/6/2008 prot.47276
Apparecchiatura semaforica T-RED (V.s. nota prot. 2625 del 14 febbraio 2008)

In merito alla nota in oggetto si puntualizza quanto segue

In DIRITTO,

L’Art. 201 del Codice della strada - notificazione delle violazioni – stabilisce:

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

1.ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate

Omissis

Nel Merito

In virtù delle disposizioni normative suesposte, appare evidente, utilizzando anche una mera interpretazione letterale, come il Legislatore disponendo all’art. 201, 1 ter che “Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate”, abbia volutamente stabilito, nelle situazioni sopra elencate, la possibilità di rilevare le infrazioni con dispositivi automatici debitamente omologati, senza la presenza dell’organo accertatore.
L’art. 45 del Codice della strada e l’art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione ( D.P.R. 495/1992 ) prescrivono, infatti, che l’uso delle apparecchiature atte alla rilevazione automatica delle infrazioni sia condizionato alla preventiva omologazione o approvazione da parte del Ministero competente, che ne attesta la rispondenza alle prescrizioni stabilite nel regolamento e ne approva il prototipo. Inoltre, l’utilizzazione deve avvenire osservando le specifiche modalità di impiego, determinate nel provvedimento di omologazione.
I dispositivi in esame, prima del 18 marzo 2004 – data in cui sono state omologate per la prima volta le apparecchiature per il controllo automatico che possono essere utilizzate senza la presenza dell’organo accertatore – erano omologati solo per essere utilizzati come strumenti di ausilio per l’organo accertatore, consentendo una più agevole identificazione dei veicoli con i quali sono commesse violazioni, mediante ripresa fotografica del veicolo e della targa.
Per quanto concerne l’interpretazione data dal Ministero dell’Interno con la nota n. 369 del 17.01.08, circa i rapporti intercorrenti tra l’art. 201 C.d.s. e l’art. 4 della Legge 168/2002, si esprime quanto segue.
Nell’interpretare le disposizioni normative in questione, è doveroso riconoscere al D.Lgs. 285/1992 – Nuovo Codice della strada – non solo la natura giuridica di “Lex specialis” e quindi la sua posizione prevalente rispetto alla Legge 168/2002, ma è anche opportuno evidenziare come, in virtù del principio di successione delle leggi nel tempo, quest’ultimo provvedimento è stato modificato – e quindi anche l’art. 201 comma 1 ter in esame - con il successivo D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1 agosto 2003, n. 214. In merito a tali considerazioni di diritto, pertanto, non si può avvalorare quanto sostenuto dal Ministero dell’interno che pone in posizione primaria le disposizioni e le procedure dettate dalla Legge 168/2002, al punto di applicarle in via analogica ai dettati normativi contemplati all’art. 201 del Codice della strada. Da un punto di vista prettamente applicativo l’art. 4 della Legge 168/2002, anche dopo le modifiche dell’art. 201 del Codice della Strada, apportate dalla legge 214/2003, consente l’utilizzo di dispositivi di controllo del traffico per l’accertamento delle violazioni delle norme che riguardano il superamento dei limiti di velocità, il sorpasso e la circolazione solo sulle strade espressamente indicate ( cioè autostrade ed extraurbane principali senza limitazioni, e tratti di strade di tipo diverso specificatamente individuati dal prefetto ), senza sostituirsi alle altre norme generali del Codice, ma integrandole e stabilendo una eccezione al principio della contestazione immediata. Fatto espressamente ribadito anche dal comma 4 dello stesso articolo 4 di cui si parla. Infatti, gli accertamenti svolti con le apparecchiature descritte nell’art. 4 della legge n. 168/2002, richiamate nell’art. 201, comma 1 bis, lettera f) – il comma in esame fa espresso richiamo all’utilizzo dei dispositivi e non alle procedure applicative stabilite dalla medesima legge – devono si avvenire con la presenza, sia pure a distanza, degli operatori di polizia, a meno che non si utilizzino apparecchiature “ debitamente omologate “ per il funzionamento in modo automatico ( vedasi in proposito anche l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 4 della Legge 168 ) . L’espressione “ debitamente omologate “ lascia intendere che le apparecchiature devono essere specificamente utilizzabili in assenza degli operatori di polizia stradale, fermo restando a carico di questi ultimi il compito della validazione dell’accertamento di infrazione cosi eseguito. Sull’argomento si segnala un indirizzo interpretativo dello stesso Ministero dell’ Interno ( Direzione centrale per l’amministrazione generale e per gli uffici territoriali del Governo area III – sistema sanzionatorio amministrativo, circolare 28.01.2005, n. 4/05 Prot. n. M12413 – 12 ) secondo cui gli accertamenti in automatico delle violazioni relative agli art.li 146, comma 3, 142, 148 e 176 del Codice della strada, sono correttamente effettuati solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego. Infatti, come già detto, l’omologazione di apparecchiature di questo tipo è avvenuta solo a partire dal marzo 2004 e che, perciò, solamente per gli accertamenti compiuti con apparecchi omologati in precedenza si richiedeva la presenza dell’operatore di polizia stradale. Tra l’altro, sarebbe paradossale, incongruo, nonché inutile, che il legislatore abbia previsto “la procedura di omologazione” di tali apparecchiature come “condicio sine qua non ” per poterle utilizzare in assenza degli organi accertatori, se poi ne viene comunque richiesta la presenza. Al riguardo si ricorda che nel caso in cui venga accertata una infrazione stradale con tali dispositivi, sia in presenza che in assenza dell’organo accertatore, l’onere della prova del non corretto funzionamento degli stessi spetta comunque al trasgressore. In ordine alla affermazione che per poter effettuare i rilevamenti delle infrazioni di cui si discute occorra una autorizzazione di una autorità “terza”, non si ritrova nelle norme richiamate tale obbligo. In caso contrario la norma avrebbe dovuto individuare espressamente l’autorità “terza” delegata a tale incombenza, nonché le condizioni e i criteri in base ai quali concedere l’autorizzazione in questione. Peraltro, anche per i casi descritti al comma 1 bis, art. 201, ai punti e) e g), limitatamente ai controlli sulle corsie riservate, non si rinviene alcun vincolo circa l’impiego dei dispositivi di rilevamento.
Infine, si fa presente che anche l’Avvocatura di Stato, con nota prot. n. 46819 del 10 aprile 2008 inviata al Ministero dell’Interno e al Ministero scrivente, ha condiviso le interpretazioni della normativa sopra riportate, sostenendo la legittimità dell’utilizzo dei dispositivi automatici di cui trattasi omologati, senza la preventiva autorizzazione Prefettizia e senza la presenza dell’ organo accertatore.

Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4/6/2008 prot.47236
Chiarimenti inerenti appalto noleggio autovelox (V.s. note di novembre 2007)

In merito alla questione in oggetto si precisa quanto segue.

Con riferimento ai primi quesiti posti, a parere di questo Ufficio, sembra esclusa la possibilità da parte del trasgressore di richiedere ed ottenere l’annullamento della sanzione amministrativa impugnando gli eventuali elementi di illegittimità del contratto di noleggio stipulato dall’ amministrazione comunale e la società privata che garantisce la disponibilità dei dispositivi elettronici di rilevamento della velocità. Semmai, il medesimo trasgressore ha la possibilità di impugnare il verbale di contestazione qualora possa dimostrare che le procedure di accertamento dell’infrazione siano state effettuate da soggetti sprovvisti di poteri di polizia stradale – per es. dipendenti della società di servizi – in quanto non presenti nell’elenco richiamato dall’art. 12 del codice della strada. In tal caso il trasgressore potrebbe sollevare sia il difetto sostanziale nonché formale della procedura di accertamento effettuata, ottenendo l’inevitabile pronunciamento di illegittimità del verbale contestatogli.
Per quanto concerne le attività che possono essere espletate dalle società private, si conferma che possono essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale le attività puramente manuali (quali rimozione e sostituzione dei rullini, sviluppo e stampa dei fotogrammi, e masterizzazione dei dati relativi, ovvero le procedure per la notifica).
Nel richiamare quanto già argomentato con la nota n.76108 del 03.08.2007, peraltro relativa ad una situazione specifica, si chiariscono alcuni punti forse non correttamente interpretati.
Nel caso a suo tempo trattato si puntualizzava che alcune delle procedure affidate rientravano tra “le spese di accertamento”, e quindi come tali devono avere un costo documentabile poiché gravanti sul trasgressore ai sensi dell’art. 201, comma 4, del Codice della strada, in aggiunta al dovuto quale sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente alla violazione commessa.
Diversamente tali oneri sarebbero invece sottratti dall’importo della sanzione riducendo in tal modo il provento contravvenzionale.
Diversa è la questione del costo inerente al noleggio ed alla manutenzione dei dispositivi di rilevamento, poiché tale spesa può invece gravare, ai sensi dell’art. 208, comma 4, del Codice della strada, sui proventi in genere delle sanzioni amministrative pecuniarie, poiché tra le varie fattispecie di possibili spese è prevista anche “la fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale” senza l’obbligo di ripartite tale spesa su ogni singolo accertamento, prescindendo dal numero degli accertamenti eseguiti.
Peraltro, se l’organo di polizia stradale optasse per l’acquisto del dispositivo di rilevamento e non per il noleggio, non si comprende come sarebbe possibile determinare l’incidenza di tale costo su un singolo accertamento, dal momento che il numero degli stessi sarebbe non definibile. Per quanto attiene alla possibilità di determinare l’incidenza dei costi di accertamento in quota percentuale dell’importo della sanzione – sempre da aggiungere a questo importo – l’operazione può anche essere eseguita, sia pure in forma strumentale, ma solo nel caso di violazione che preveda un unico importo della sanzione. Per il caso di violazione che importa sanzioni diverse – vedesi eccesso di velocità ex art.142 del codice - e con costi di accertamento invece invariati, occorrerebbe determinare tante percentuali, quante sono le fattispecie. In caso contrario ad attività invariata corrisponderebbero importi enormemente diversi.
Una determinazione “ apriori” del costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una motivazione plausibile che giustifichi tale corrispettivo, limiterebbe in modo sostanziale le percentuali che spettano ai soggetti beneficiari richiamati nell’ articolo 208, con il rischio di pregiudicare le attività e gli obbiettivi da perseguire che sono finanziati con i fondi in questione.
Inoltre, l’applicazione di una percentuale predefinita da applicare alle sanzioni amministrative effettuate, ovvero riscosse, modificherebbe la natura giuridica del contratto in questione, rendendolo quasi un contratto tipicamente “ aleatorio”, - per es. come il contratto assicurativo - in quanto la società appaltatrice del servizio condizionerebbe il proprio “quantum “ alla realizzazione di un”evento”, nella fattispecie in esame alla eventuale attività di accertamento da parte degli organi accertatori, e non alla attività di servizio e di fornitura effettivamente prestata. In tal modo si avrebbe una palese alterazione della fattispecie contrattuale tipica del contratto di fornitura o di servizi contemplato dal diritto amministrativo, tale de far emergere elementi di illegittimità e di inefficacia in seno ai contratti, nonché motivi di annullamento degli stessi.


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