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Qual è la modalità di presentazione di un ricorso al Giudice di Pace?
La procedura per la presentazione di un ricorso al Giudice di Pace è la seguente:
  • occorre pagare, entro 30 giorni dalla data in cui viene depositato/inviato il ricorso in Cancelleria, il contributo unificato secondo le nuove disposizioni della Finanziaria 2010, nella misura di 37,00 euro per importi (ad es. importo della multa avverso cui si fa ricorso) fino a 1.100 euro, 85,00 euro per importi compresi fra 1.100 e 5.200 euro, 206,00 euro per importi superiori a 5.200 euro o indeterminabili

  • se il valore/importo della causa supera i 1.033 euro, è necessario applicare al ricorso una marca da bollo del valore di 8,00 euro

  • il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di c/c postale, oppure presso gli sportelli bancari utilizzando l'apposito modello F23

  • la documentazione del ricorso può essere presentata a mano o inviata con raccomandata A/R alla Cancelleria del Giudice di Pace competente (si ricorda che è quello del territorio in cui è stata commessa l'infrazione, non quello territoriale del luogo di residenza)

  • la documentazione necessaria si compone della copia del verbale notificato e delle proprie motivazioni a sostegno del ricorso (non è obbligatorio avvalersi dell'assistenza di un legale, tenendo però presente che in caso di presentazione autonoma il ricorrente deve, a meno che non vi sia residente, eleggere domicilio nel territorio di competenza del Giudice di Pace ai fini della notificazione degli atti successivi; se non viene comunicata l'elezione di domicilio, gli atti rimarranno presso la cancelleria e sarà cura del ricorrente recarsi a prelevarli personalmente)
Il ricorso al Giudice di Pace può essere presentato anche dopo esito negativo del ricorso al Prefetto, tenendo presente che anche in questo caso si hanno solo 30 giorni a partire dalla data in cui è stata notificata l'ordinanza/ingiunzione prefettizia.

Si ricorda inoltre che la sospensione del provvedimento impugnato non è più automatica, ma va specificata come richiesta all'interno del ricorso stesso. In questo caso, il Giudice di Pace deve fissare la data della prima udienza entro 20 giorni dalla data del deposito del ricorso.

Le modalità di ricorso al Giudice di Pace sono regolate dall'art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 che, tra l'altro, dispone: «Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi' inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. »


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