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Prospetto riassuntivo delle procedure concernenti le violazioni al codice stradale ed i possibili ricorsi.


 
Quando si arriva alla decisione in merito al ricorso?
PREFETTO

Il Prefetto ha 120 giorni di tempo per emettere un provvedimento.
Se il provvedimento è negativo, il ricorso è respinto ed il Prefetto emette un'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima (della violazione verbalizzata) più le spese del procedimento.
L'ordinanza che ingiunge il pagamento deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione, una volta notificata l'utente ha 30 giorni di tempo dalla data di notifica per effettuare il pagamento od eventualmente per presentare ricorso al Giudice di Pace.
Se il provvedimento è positivo, il ricorso è accolto ed il Prefetto dispone con decreto l'archiviazione degli atti e ne dà comunicazione al Comando dell'organo accertatore che aveva elevato la contravvenzione; il suddetto Comando provvede ad inviare il decreto di archiviazione al ricorrente.
Se trascorrono 120 giorni senza che il Prefetto adotti alcuna ordinanza, e comunque se decorrono 210 giorni (se il ricorso è stato inviato direttamente al Prefetto) o 180 giorni (se il ricorso è stato inviato al Comando dell'organo accertatore) dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto, il ricorso si intende accolto.

GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace fissa la data della prima udienza (ricordiamo che in caso di assenza ingiustificata del ricorrente o di un suo delegato il Giudice provvederà ad emettere un'ordinanza di convalida del verbale avverso cui è stato presentato il ricorso) ad un minimo di 30 giorni di distanza dalla data in cui è stato depositato il ricorso in Cancelleria.
Al termine dell'udienza il Giudice può decidere se esprimere contestualmente il giudizio o eventualmente comunicare la data in cui tale giudizio sarà reso noto. La tempistica è variabile tra le diverse Cancellerie dei Giudici di Pace.
Il ricorso di norma è accolto quando il Giudice ritiene che non vi siano prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure se avvalora una o più delle tesi esposte nella documentazione presentata.
Se il ricorso è respinto il Giudice di norma indica se ognuna delle parti paga le proprie spese, oppure se il ricorrente debba pagare anche le spese sostenute dal resistente (ovvero il Comando dell'organo accertatore avverso cui si era presentato ricorso). L'importo finale della sanzione da pagare viene stabilito dal Giudice tra il minimo ed il massimo previsti per il tipo di violazione contestata nel verbale, cui vanno comunque sempre sommate le spese di procedimento e notifica del verbale.

Si consiglia, come norma generale, di essere sempre attivi e di seguire il corso della propria pratica perchè le Cancellerie dei Giudici di Pace non inviano automaticamente comunicazioni.


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