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La risposta del Ministero
Nota del Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
prot. M2413/12 del 6 Luglio 2005
Finalmente il Ministero dell'Interno, sollecitato da tantissimi comandi di Polizia Locale e dal sindacato delle polizie locali, ha fatto sentire la sua autorevole voce in merito alla annosa questione della possibilità di poter operare con i modi ordinari (art.201, comma 1/bis, lettera e), con l'autovelox o il velomatic, nei tratti di strada non compresi nel decreto prefettizio ed in assenza di contestazione immediata. La disputa tra alcune (solo alcune, in verità) prefetture e la polizia municipale di tanti piccoli comuni, stava diventando ormai cronica e sembrava (sembra) proprio che esse non si fossero accorte che il codice stradale avesse subìto delle modifiche che hanno fatto diventare vecchie alcune circolari ministeriali ed alcune interpretazioni ad esse legate.

Le stesse prefetture non si sono accorte che lo stesso Ministero aveva corretto la propria prassi alla luce delle norme novellate dalle modifiche introdotte con i decreti legge, e le successive leggi di conversioni estive, del 2002 e 2003. La direttiva definitiva era intervenuta con la circolare n. M/2413-12 del 26 Gennaio 2005 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Purtroppo essa stessa fu malamente interpretata dalle stesse prefetture già arroccate nelle loro posizioni rendendo necessario quest'ultimo (e speriamo definitivo) intervento.

In sintesi esso ribadisce che tutto il contesto della circolare del 26 gennaio 2005 era riferito esclusivamente (e limitatamente) al comma 1-ter dell'art.201 cds in riferimento ai soli casi di cui alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis dello stesso articolo.

Nulla cambia quindi per le previsioni di cui alla lettera e) dello stesso articolo per le quali rimane sancito che qualora "l'accertamento della violazione" sia avvenuto "per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento ( Autovelox 104/C2 e Velomatic 512) o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari " ... ", l a contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione" .

Non c'entra NULLA il decreto prefettizio, gli avvisi all'utenza, il centro abitato o meno e quant'altro!!!

Rivediamo organicamente il tutto.

Le lettere b) f) e g) dell'1-bis sono riferite a casi in cui l'accertamento può essere svolto da strumenti automatici di rilevazione (c.d. postazioni fisse). Questo tipo di accertamento era al centro delle attenzioni della circolare 26 Gennaio 2005.:

Art. 201 comma 1-bis . Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 Giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° Agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 Maggio 1997, n. 127.

Art. 201 comma 1-ter . Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.

Questa la norma da tutti conosciuta. Riportiamo poi il passo controverso della Circolare 26 gennaio 2005 che avrebbe indotto le prefetture a fare di tutta l'erba un fascio e a ribadire la necessità del decreto del prefetto onde poter ovviare alla contestazione immediata:

"Alla luce delle argomentazioni svolte, rimanendo in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 Giugno 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il Prefetto conserva la competenza all'individuazione delle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero di singoli tratti di esse, sui quali, utilizzando le apposite apparecchiature, si può procedere agli accertamenti con le modalità previste all'articolo 201, commi 1-bis e 1-ter del codice della strada."

La circolare del 6 Luglio 2005 conferma invece la nostra precedente interpretazione secondo la quale, pur essendo citato il comma 1-bis, in riferimento all'articolo 4 del D.L. 121/02, il Ministero intendeva riferirsi esclusivamente alle lettere b), f), g) e non a tutte le fattispecie in esso elencate. Infatti solo queste lettere trovano corrispondenza anche nel successivo comma 1-ter, oggetto stesso della Circolare direttiva.

Era ovvio! Poteva mai una circolare modificare il testo di legge? C'era chi lo pensava!

Scaricate qui in formato .pdf (31Kb) il testo completo della Circolare 6 luglio 2005.


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