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Prospetto riassuntivo delle procedure concernenti le violazioni al codice stradale ed i possibili ricorsi.


 
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 176/06/E.L.
In nome del Popolo italiano
La Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

composta dai seguenti Magistrati:
Dott. V.T., Presidente,
Dott. S. B., Consigliere,
Dott. F. P., Primo Referendario,
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 15847/E.L. del registro di Segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei confronti di:
G. B. , nato a P. il XXXX ed ivi residente in XXXX, in qualità, all'epoca dei fatti, di agente della Polizia municipale dello stesso Comune, rappresentato e difeso dall'Avv. A. S. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo Legale, con sede in S., XXXX;
M. D. P., nato a P. il XXXX ed ivi residente in Via XXXX, in qualità, all'epoca dei fatti, di agente della Polizia municipale dello stesso Comune;
uditi, alla pubblica udienza in data 8 febbraio 2006, il Magistrato relatore, nella persona del Dott. F. P., il Rappresentante del Pubblico Ministero, Dott. M. P., e l'Avv. G. D. G., delegato dall'Avv. A. S.;
con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa A. L.;
esaminati gli atti e i documenti della causa.

Rilevato in
F A T T O

Con atto di citazione depositato in data 20 luglio 2005, il Sostituto Procuratore Generale presso la Sezione giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio G. B. e M. D. P., quali agenti, all'epoca dei fatti, della Polizia municipale del Comune di Pescasseroli (AQ), per “ivi sentirsi condannare al pagamento a favore dell'Erario comunale, della somma di € 13.538,50, oltre il danno da disservizio da stabilirsi in via equitativa in una misura non inferiore a € 1.500,00, nella ripartizione del danno in misura eguale per entrambi i convenuti o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e con le spese del giudizio in favore dello Stato”.

I fatti contestati dal Requirente erano i seguenti: “Il Comune di Pescasseroli, con la lettera prot. 157 del 15.10.2001 del Comando di Polizia municipale, ha segnalato un danno erariale conseguente ad irregolari, nonché incomplete registrazioni di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada e di omesse notifiche, oltre l'incompleta tenuta di registri e di impossibilità di effettuare il ruolo esattoriale per l'anno 2000. Al fine di accertare le eventuali responsabilità, nonché l'esistenza di un pregiudizio finanziario, quest'Ufficio ha acquisito presso la Procura della Repubblica di Sulmona, la quale aveva aperto un procedimento penale sugli stessi fatti (n. 561/02), copia della relazione di consulenza tecnica redatta dal dott. A. T.. Il predetto consulente ha depositato presso la Procura della Repubblica di Sulmona la documentazione afferente l'indagine in data 20.9.2002. Dagli accertamenti eseguiti dal dott. A. T. emerge un pregiudizio per le finanze comunali derivante dalla mancata notifica di verbali, con conseguente perdita dell'obbligazione di pagamento dei trasgressori. Il pregiudizio finanziario è stato quantificato dal C.T.U. nella misura di £. 26.214.200, pari a € 13.538,50, danno conseguente alle predette irregolarità avvenute nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2000. Alla luce della predetta consulenza tecnica è emerso un pregiudizio finanziario per l'Erario comunale, sotto il profilo del mancato introito di proventi contravvenzionali a seguito di una serie di irregolarità amministrative, con perdita di proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada. In relazione a quanto sopra descritto, quest'Ufficio, ravvisata l'esistenza di profili di responsabilità a carico dei seguenti dipendenti del Comune di Pescasseroli: sig. E. D. D. (già segretario comunale), sig. G. B. e sig. M. D. P. (già agenti della polizia municipale di Pescasseroli), i quali avevano avuto un ruolo nella gestione delle pratiche amministrative del contenzioso del codice della strada, ha emesso, nei loro confronti, l'invito ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19, debitamente notificato ai medesimi. Entro il termine fissato dall'atto in parola, i presunti responsabili hanno fatto pervenire deduzioni scritte, mentre non hanno chiesto di essere ascoltati personalmente.

Il dott. D. D. E., già segretario comunale presso l'ente locale danneggiato, pur non eccependo nulla in merito alla ricostruzione dei fatti operata dal c.t.u. dott. A. T., esclude con le proprie deduzioni difensive che possa sussistere una sua responsabilità, sia per gli avvicendamenti che si sono avuti nell'incarico di segretario, sia perché la competenza alla trattazione del contenzioso conseguente alla violazioni al codice della strada incombeva ai responsabili della polizia municipale. Per quanto riguarda la posizione del sig. D. P. M., costui ritiene di non versare in colpa grave, tenuto conto dell'oggettiva insufficienza in termini organizzativi e di organico della struttura della Polizia municipale, anche perché in sede penale è stata esclusa una condotta dolosa della vicenda. Ritiene, inoltre, che non siano presenti gli elementi di individuazione concreta dei fatti dannosi attribuiti, nonché l'intervenuta prescrizione per gli accertamenti compiuti nel periodo antecedente al quinquennio. Per quanto riguarda, invece, la posizione del sig. B. G., quest'ultimo evidenza la mancanza di volontà di arrecare danni all'amministrazione comunale, tenuto conto che non rientrava nelle sue mansioni di vigile urbano quella di registrare gli avvisi di accertamento delle contravvenzioni, aggiunge poi l'intimato che manca la prova certa sulla reale esistenza del presunto danno erariale. Per ogni altro riferimento si fa rinvio alla documentazione difensiva presentata dagli intimati”.

Con lo stesso atto, il Sostituto Procuratore Generale aggiungeva: “Alla luce di quanto sopra controdedotto dal dott. D. D. E. questa Procura non ravvisa nel suo comportamento, ai fini del presente giudizio, i profili di colpa grave. Tutto ciò premesso, a giudizio di questo Ufficio requirente, emerge, nella vicenda in parola, una responsabilità amministrativa dei due dipendenti della polizia municipale di Pescasseroli, oggi convenuti (il sig. G. B. e il sig. M. D. P.) che non consente l'archiviazione del presente procedimento. L'esposizione dei fatti dà fondamento alla pretesa di risarcimento, attivata con il presente atto, sussistendo tutti gli elementi per l'imputazione della responsabilità amministrativa. Innanzi tutto, è manifesta sia l'esistenza di un rapporto di servizio con l'ente danneggiato, essendo, all'epoca dei fatti, gli odierni convenuti dipendenti del Comune di Pescasseroli, sia il nesso di causalità tra la loro condotta e l'evento dannoso, consistente nella mancata acquisizione all'Erario di somme provenienti da illeciti amministrativi riguardanti la circolazione stradale. Altrettanto evidente è l'elemento psicologico, sotto il profilo della colpa di rilevante gravità, per non aver i predetti dipendenti attivato le misure necessarie per evitare una confusa, carente ed inefficiente gestione amministrativa delle pratiche di illecito amministrativo, con il conseguente mancato introito delle somme afferenti le violazioni al codice delle strada.

Dalla relazione del c.t.u. nel procedimento penale n. 561/02 avviato dalla Procura della Repubblica di Sulmona - redatta dal dott. A. T. - emerge un quadro di disordine e di inefficienza nello svolgimento del servizio afferente le contravvenzioni al codice della strada elevate dai vigili urbani del Comune di Pescasseroli, riguardante l'anno 2000 che denotano una condotta dei due vigili caratterizzata da grave trascuratezza per i doveri d'ufficio, tenuto conto tanto delle dimensioni del Comune quanto della natura degli adempimenti (mancata registrazione e mancata notificazione) che non era certamente difficoltosa. Ciò premesso, i dipendenti pubblici indicati in narrativa, a giudizio di questa Procura sono in rapporto di causalità con il danno erariale derivante da condotte amministrative trasgressive delle norme relative ai procedimenti sanzionatori del codice del strada, produttive di evidente illecito contabile e pregiudizio finanziario per il Comune di Pescasseroli. Al pregiudizio in parola si deve aggiungere anche il conseguente danno da disservizio per il disordine amministrativo presente sulla vicenda, da porre in relazione all'evidente violazione degli obblighi di servizio degli intimati che, nella loro qualità di appartenenti al Corpo di polizia municipale, non si sono adoperati per una corretta gestione dei procedimenti amministrativi in materia di illecito amministrativo susseguente alle violazioni al codice della strada.

II loro comportamento appare connotato da colpa grave per la violazione del principio di diligente e corretto svolgimento delle funzioni assegnate e per avere adottato una prassi in evidente contrasto con le norme che disciplinano il sistema sanzionatorio del codice della strada. Il descritto comportamento appare, dunque, aver causato un danno all'amministrazione comunale nella misura non inferiore a € 13.538,50, oltre il danno da disservizio da stabilirsi in via equitativa in una misura non inferiore a € 1.500,00 e corrispondente a quella somma da addebitare ai predetti convenuti per reintegrare il pregiudizio subito dal Comune di Pescasseroli per il mancato introito di proventi contravvenzionali, a causa del comportamento dei propri dipendenti, tenuto conto che nel momento in cui viene commesso ed anche scoperto un illecito amministrativo, sorge un diritto di credito della p.a. verso il contravventore, diritto di credito che, nel caso specifico non è stato sicuramente perseguito dai responsabili. Non sono sufficienti, a giudizio di questo Ufficio, le deduzioni del vigile B. G., perché, come messo in evidenza da parte del consulente, di fatto ha gestito l'attività contravvenzionali nell'anno 2000 senza specifici incarichi scritti o deleghe. Infine, per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione quest'ultima non trova fondamento in quanto, come emerge dalla giurisprudenza (cfr. ex multis, Corte dei conti, sezione Marche, n. 1137 del 17.12.2004) in ipotesi di danno connesso ad un comportamento omissivo, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale coincide con il momento in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza del fatto generatore del danno. Nella presente fattispecie la conoscenza del fatto generatore del danno può essere fatta risalire alla lettera prot. 157 del 15.10.2001 del Comune di Pescasseroli, Area vigilanza e polizia amministrativa; poiché il presente giudizio riguarda condotte omissive nessun dubbio può esservi sulla conoscenza dei fatti intervenuta in quella data. In ogni caso i verbali di contravvenzione al codice della strada riguardanti l'anno 2000, andavano notificati ai trasgressori entro 150 giorni dalla data di accertamento della violazione, per cui il pregiudizio finanziario per il mancato introito di proventi contravvenzionali non può che decorrere da quando i responsabili hanno omesso le doverose incombenze dell'ufficio”.

In relazione a tali fatti, il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, instaurava il contraddittorio preliminare, ex art. 5, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 19, mediante l'emissione dell'invito a dedurre, notificato agli odierni convenuti in data 11 maggio 2005.

G. B. e M. D. P. producevano le proprie deduzioni rispettivamente in data 20 giugno 2005 e 21 giugno 2005 e non chiedevano di essere ascoltati personalmente.

Seguiva, come descritto in premessa, l'emissione, in data 20 luglio 2005, dell'atto di citazione in giudizio, notificato ai convenuti in data 8 settembre 2005.

Il Presidente della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con proprio decreto, fissava l'udienza di discussione al giorno 8 febbraio 2006.

In occasione della pubblica udienza in data 8 febbraio 2006:
l'Avv. G. D. G., per G. B., producendo atto defensionale in data 7 febbraio 2006 e richiamandone il contenuto, riferibile, a sua volta, a “quanto già ampiamente dedotto … in sede di memoria ex art. 5 comma 1 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19”: precisava che, in relazione agli “stessi fatti”, il procedimento innanzi al Tribunale di Sulmona si concludeva con l'emissione di un “decreto di archiviazione”; chiedeva il rigetto della domanda de qua;
il Pubblico Ministero, previa lettura dello scritto prodotto dall'Avv. G. D. G., concludeva per la condanna dei convenuti.

Considerato in
D I R I T T O

L'ordine di esame delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del giudice (Corte dei conti, Sezioni riunite, sentenza n. 727 in data 2 ottobre 1991) il quale ritiene di doversi pronunciare, in via preliminare, sull'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità “riferita agli accertamenti compiuti nel periodo antecedente al quinquennio” (deduzioni di M. D. P., presentate in data 21 giugno 2005).

L'eccezione deve essere disattesa ex art. 1, secondo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639.

Trattasi, invero, di omissioni relative al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2000 (relazione di consulenza tecnica in data 20 settembre 2002 del Dott. A. T.; segnalazione in data 15 ottobre 2001 del Responsabile dell'Area di vigilanza e Polizia amministrativa del Comune di Pescasseroli) e rispetto alle quali interveniva in tempo utile, quale valido atto d'interruzione della prescrizione, invito a dedurre (Corte dei conti: Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 348 in data 23 giugno 2004; Sezioni riunite, sentenze nn. 1/QM/2004, 6/QM/2003 e 14/QM/2000; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli - Venezia Giulia, sentenza n. 239 in data 8 luglio 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 16 in data 7 gennaio 2003) contenente, del resto, tutti gli elementi idonei alla costituzione in mora (Corte dei conti: Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 374 in data 3 settembre 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 962 in data 24 luglio 2003) e notificato ad entrambi i convenuti in data 11 maggio 2005.

Il dies a quo, infatti, deve essere riferito non al momento dell'accertamento delle violazioni - quando non è ipotizzabile il mancato introito e “sussiste soltanto l'obbligo, per l'autore della infrazione, di versare l'importo contravvenzionale” (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 70 in data 26 febbraio 2002) - ma a quello, successivo, dello scadere dei centocinquanta giorni previsti dall'art. 201, primo comma, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto il “Nuovo codice della strada”, per la notificazione dei verbali (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenza n. 203 in data 3 marzo 2005, in ordine alla decorrenza del termine utile per tale adempimento), momento in cui, estinguendosi, ex art. 201, quinto comma, del medesimo testo, le obbligazioni di pagamento in capo ai trasgressori (Corte di cassazione, Sezione I, sentenza n. 59 in data 8 gennaio 2003; Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, citata sentenza n. 203 in data 3 marzo 2005), si delineava effettivamente e definitivamente la perdita dei proventi da parte del Comune (art. 208, primo comma, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, circa la destinazione agli Enti locali delle somme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal nuovo codice della strada).

L'azione esercitata dalla Procura regionale, in altri termini, non appare tardiva e la prescrizione, di conseguenza, non risulta compiuta.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'Avv. G. D. G. in occasione della pubblica udienza, articolata, recente e condivisibile giurisprudenza afferma che al giudice contabile è consentito valutare autonomamente gli stessi elementi di fatto ed i contenuti probatori degli atti penali (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 756 in data 28 ottobre 2002, 94 in data 18 febbraio 2002 e 862 in data 11 ottobre 2001; Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 253 in data 30 luglio 2001; Sezione I giurisdizionale centrale, sentenze nn. 360 in data 21 ottobre 2002 e 222 in data 13 luglio 2001) tutti liberamente apprezzabili ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c. (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli - Venezia Giulia, sentenza n. 177 in data 12 maggio 2000).

Tanto premesso, si osserva che la fattispecie in esame costituisce una precisa e pacifica ipotesi di nocumento patrimoniale, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte dei conti (in merito alla estinzione dell'obbligazione di pagamento per decorrenza del termine utile per la notificazione dei verbali ed al connesso danno finanziario per l'Amministrazione comunale: Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, citata sentenza n. 203 in data 3 marzo 2005; circa l'omessa riscossione di crediti e la prescrizione dei medesimi: Sezione II, sentenze nn. 332 in data 8 ottobre 1990, 203 in data 26 giugno 1990 e 138 in data 22 maggio 1990; Sezioni riunite, sentenza n. 365 in data 14 marzo 1984; Sezione I, sentenza n. 50 in data 9 febbraio 1989; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 1600 in data 18 marzo 1987).

Il danno in questione, come prospettato dall'Ufficio requirente, consiste nel conseguimento di minori entrate rispetto a quelle realizzabili ex lege - e, quindi, a minori utilità per l'Ente locale - ovvero corrisponde alle maggiori somme potenzialmente esigibili.
In ordine alla concreta individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità, il quadro normativo fornisce riferimenti noti e certi (articoli 12, primo comma, lettera e), e 201, terzo comma, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; articoli 383 e 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; Legge 7 marzo 1986, n. 65; articoli 7, 16, 18 e 56 del Regolamento del servizio di Polizia municipale, approvato con deliberazione n. 161 in data 21 marzo 1990 del Consiglio comunale di Pescasseroli, concernenti, rispettivamente, “Organico e qualifiche” - sostituito con deliberazione n. 18 in data 27 febbraio 1991 del medesimo Consiglio - “Attribuzioni e compiti del responsabile del Servizio”, “Attribuzioni e compiti particolari degli operatori di Polizia Municipale” e “Norme integrative”): le disposizioni sull'accertamento delle violazioni, sulla registrazione e sulla notificazione dei verbali riguardano esclusivamente gli organi accertatori e l'Ufficio o Comando da cui gli stessi dipendono.

Esplicito, in particolare, il riferimento degli articoli 18, numero 3, e 56, primo comma, del citato Regolamento ai “modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti” per la gestione del procedimento e ad “ogni altra legge o disposizione vigente in materia”, rinvii che privano di qualsiasi fondamento la generica tesi sostenuta da uno dei convenuti circa l'esclusione dalle proprie mansioni di precisi obblighi nell'ambito del procedimento in esame (atto defensionale prodotto in data 8 febbraio 2006 e deduzioni presentate in data 20 giugno 2005).

Del danno in questione devono essere chiamati a rispondere i soggetti esattamente individuati dal Pubblico Ministero: M. D. P., nominato responsabile del Servizio di Polizia municipale del Comune di Pescasseroli con provvedimento del Sindaco (n. 14 in data 6 giugno 2000), e G. B. il quale gestiva “di fatto … l'attività contravvenzionale nell'anno 2000 senza, peraltro, specifici incarichi scritti e/o deleghe” (citata relazione di consulenza tecnica in data 20 settembre 2002 del Dott. A. T.; atto di citazione in giudizio depositato in data 20 luglio 2005; deduzioni del Segretario comunale, presentate in data 6 luglio 2005).

A carico degli stessi emergono tutti gli elementi per l'affermazione di responsabilità amministrativa.
Il comportamento appare incoerente ed inadeguato, con evidente deviazione dal modello di condotta connesso alle funzioni di ciascun soggetto ed in palese violazione delle norme citate nonché dei generali ed irrinunciabili canoni di buona amministrazione e di sana gestione (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 198 in data 11 aprile 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, sentenza n. 424 in data 31 luglio 2000).

Si tratta, in altre parole, di una congerie di omissioni, di mancanza di idonee e risolutive iniziative, di approssimazione, di negligenza et/aut inerzia, le quali, tutte protratte nel tempo, non consentivano di definire tempestivamente, radicalmente ed efficacemente i gravi problemi concernenti il procedimento sanzionatorio nel periodo in questione.

Da tali vicende emerge, infatti, una sostanziale e parziale abdicazione della Polizia municipale di Pescasseroli alla gestione delle sanzioni de quibus nell'anno 2000, ben compendiata sia nella relazione di consulenza tecnica in data 20 settembre 2002 sia nella segnalazione in data 15 ottobre 2001 del Responsabile dell'Area di vigilanza e Polizia amministrativa del Comune di Pescasseroli.
D'altronde, la stessa risposta (all. n. 1 alle deduzioni presentate in data 20 giugno 2005) fornita da uno dei convenuti alla richiesta di chiarimenti n. 202 in data 1 dicembre 2001 del Comandante della Polizia municipale (in atti di causa), costituisce ennesimo sintomo di grave negligenza o di estrema, innegabile superficialità, in aperto contrasto con le illustrate regole di buon andamento dell'azione amministrativa, costituzionalmente garantite, ex art. 97 della Carta fondamentale, e più volte richiamate dalla giurisprudenza (Corte dei conti: Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 320 in data 27 ottobre 2000; Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 213 in data 17 luglio 2000; Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 168 in data 2 giugno 1997).

Pertanto, ricorre anche l'elemento soggettivo, sotto il profilo della colpa grave - art. 1, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639 (“La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”) - definita quale atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza l'osservanza di un minimo grado di diligenza (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 71 in data 10 febbraio 1997).

Nulla quaestio, invece, sul rapporto di servizio e sul nesso di causalità, risultando pacifico il primo e palese, innanzi alla consequenzialità tra le citate condotte ed il danno, il secondo.

Risulta evidente, altresì, l'antigiuridicità della condotta, atteso il cosciente, ripetuto e macroscopico disprezzo dei doveri imposti dal rapporto di servizio de quo.

Ciò nei termini rappresentati dal Requirente, ulteriormente sostenuti dall'esame complessivo degli atti di causa e non superabili, allo stato, dai fragili elementi addotti dai convenuti.

Innanzi ad un settore amministrativo operante in condizioni di eccezionale disordine e di palese inefficienza ed alle conseguenti, notorie ed innegabili “perdita di chances” di riscossione da parte del Comune e diminuzione sia della “capacità di deterrenza” del potere sanzionatorio dell'Amministrazione (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, citata sentenza n. 203 in data 3 marzo 2005) sia del rendimento del servizio apprestato (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino - Alto Adige, sentenza n. 79 in data 19 settembre 2005), merita accoglimento anche la richiesta di condanna per il danno da disservizio.

Nondimeno è necessario avvalersi del potere di quantificare tale danno - inteso, secondo autorevole dottrina, quale violazione di “obblighi di fare in modo economico, efficiente ed efficace” - in via equitativa, a causa della difficoltà nella determinazione del nocumento medesimo, situazione equiparata alla impossibilità (Corte di cassazione: Sezione II, sentenze nn. 6414 in data 17 maggio 2000, 1382 in data 11 febbraio 1998 e 1201 in data 6 febbraio 1998; Sezione III, sentenza n. 736 in data 27 gennaio 1987; Sezione II, sentenza n. 2171 in data 26 marzo 1986; Sezione III, sentenza n. 2157 in data 26 marzo 1983) e cagionata dalla peculiarità del fatto dannoso.

Di conseguenza, precisando che la norma ricavabile dall'art. 1226 c.c. comprende anche i casi nei quali la difficoltà (o l'impossibilità) suddetta attenga soltanto ad alcune delle componenti del danno complessivo (Corte di cassazione, Sezione III, sentenza n. 9039 in data 3 novembre 1994), si conclude, in base alla disamina della situazione globalmente considerata (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 322 in data 25 settembre 2003) ed aderendo sul punto alla quantificazione operata dalla Procura regionale, per una liquidazione dello specifico danno pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00).

La gravità dei fatti contestati non consente di ricorrere al potere riduttivo dell'addebito.

D'altronde, il mancato ricorso a tale potere non comporta alcun obbligo di motivazione, obbligo sussistente solo quando si faccia uso in positivo del medesimo potere (Corte dei conti, Sezioni riunite, sentenza n. 563 in data 22 dicembre 1987).

Il danno deve essere determinato complessivamente in € 15.038,50 (quindicimilatrentotto/50).

Pertanto, si condannano al risarcimento in favore del Comune di Pescasseroli (AQ), nella misura (uguale) individuata dal Pubblico Ministero:
G. B., per la somma di € 7.519,25 (settemilacinquecentodiciannove/25);
M. D. P., per la somma di € 7.519,25 (settemilacinquecentodiciannove/25), importi tutti da ritenersi comprensivi di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza.
Sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all'effettiva ed intera soddisfazione del credito.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con la medesima ripartizione.
Nec plus ultra.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l'effetto, condanna al risarcimento in favore del Comune di Pescasseroli (AQ):
G. B., per la somma di € 7.519,25 (settemilacinquecentodiciannove/25);
M. D. P., per la somma di € 7.519,25 (settemilacinquecentodiciannove/25),
importi tutti da ritenersi comprensivi di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza;
sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all'effettiva ed intera soddisfazione del credito;
liquida le spese di giudizio, sino alla data di pubblicazione della sentenza, in
€ 252,99 (Duecentocinquantadue/99)
a carico dei soccombenti;
manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio in data 8 febbraio 2006.
L'Estensore Il Presidente
(f.to Dott. F. P.) (f.to Dott. V. M.)
Depositata in Segreteria il 24/03/2006
Il Direttore della Segreteria
(f.to B .S.)


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