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Art. 36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico. (1)

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (2) (4)

3. Le province provvedono, all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana. (1)

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire. (1)

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3. (1) (4)

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate, dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico- sociale e territoriale, fissati dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. (1) (3) (4) (5) (6)

7. Per il perseguimento dei fini cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrata attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.

8. É istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorsi biennali per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. (4)

9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso. (1)

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano ed alla sua realizzazione. (4)

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(1) Comma modificato dall'art. 17 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Il primo elenco è stato pubblicato con DM 26/09/94 (GU 10 ottobre 1994). Il secondo con DM 02/01/96, (GU 17 gennaio 1996, n. 13).
(3) Le direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico sono state emanate dal Ministero dei lavori pubblici, 12/04/95 e pubblicate nella G.U. 24 giugno 1995, n. 146, S.O. n. 77.
(4) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
(5) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Minitsero dell'ambiente e della tutela del territorio".
(6) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero per i problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".


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