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Prospetto riassuntivo delle procedure concernenti le violazioni al codice stradale ed i possibili ricorsi.


 
Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (4)

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento. (5)

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,00 ad Euro 275,00.(*) Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. (2) (3) (6)

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (4)

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 716,00 ad Euro 2.867,00.(3)

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del presente codice.

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(1) Vedi L. 11/01/86, n. 3.
(2) Come modificato dall'art. 88 DLGS 10/09/93, n. 360.
(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).
(4) Comma così sostituito dall'art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(5) Prima aggiunto dall'art. 33, L 07/12/99, n. 472, il comma è sostituito dall'art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(6) Comma modificato dall'art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(*) Gli importi così previsti dal DLGS 15/01/02, n. 9, non tengono conto degli aumenti biennali introdotti per effetto del DM 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305), ma sono stati arrotondati, dove necessario, ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, DLGS 30/04/92, n. 285.


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